Abuso del diritto: Legittimo il licenziamento del dipendente in spiaggia durante il permesso sindacale (Tribunale del Lavoro di Brindisi, 11 ottobre 2022, n. 1565)

ℹ️ “Il ripetuto utilizzo da parte del lavoratore di permessi sindacali per scopi personali e non già ai fini dello svolgimento di attività sindacale, è - a mente del Tribunale di Brindisi – idoneo a ledere irrimediabilmente il fondamentale dovere di correttezza, lealtà e buona fede gravante sul lavoratore ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2014 e 2105 c.c.“

ℹ️L'intensità dell'elemento psicologico di colui che utilizza lo strumento del permesso sindacale per finalità completamente diverse da quelle consentite come nel caso che ci occupa - rende particolarmente grave la violazione dei richiamati doveri di correttezza, lealtà e buona fede posta in essere dal ricorrente e determina inesorabilmente una radicale rottura del vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro subordinato, rendendo del tutto giustificata e congrua la sanzione espulsiva adottata dalla società convenuta”.

I diritti dei dirigenti sindacali sono tutelati in maniera molto forte dal Legislatore.

Al fine di evitare che il datore di lavoro posso ingerirsi nell’attività sindacale, i permessi sindacali sono stati qualificati dalla Cassazione come “veri e propri diritti soggettivi, pieni e incondizionati, che escludono ogni potere discrezionale di concessione o autorizzazione del datore di lavoro”.  Pertanto, non può essere negato al dirigente sindacale l’esercizio del predetto diritto, né tantomeno subordinarlo alle esigenze aziendali.

Il datore di lavoro si trova in una posizione di soggezione rispetto al diritto potestativo del dirigente sindacale (Cass. sez. lav., 04/10/2017 n. 23178).

Ciò non toglie che la parte datoriale possa procedere ad un accertamento sui presupposti dell’attività sindacale, chiedendo ad esempio al lavoratore di fornire la prova. Il datore può verificare se l’utilizzo dei permessi ex art. 30 L. 300/70 coincida con riunioni, convegni, congressi o trattative di rilevanza sindacale.

Il controllo datoriale può essere esercitato anche attraverso l’utilizzo di investigazioni.

Alcuni principi rilevanti tratti dalla sentenza in commento:

📌   i lavoratori nominati dirigenti di RSA/RSU possono usufruire dei cosiddetti “permessi sindacali” da utilizzare per l’espletamento delle loro funzioni. La legge e i contratti collettivi prevedono un monte periodico di permessi che possono essere retribuiti o meno.

 📌    I permessi sindacali costituiscono un diritto potestativo del dirigente sindacale cui corrisponde una posizione di soggezione del datore di lavoro;

📌    il datore di lavoro può porre in essere controlli circa il corretto utilizzo dei permessi sindacali, anche attraverso investigazioni private.

📌  l’utilizzo di un permesso sindacale per scopi estranei all’attività sindacale costituisce abuso del diritto (nella specie abuso di permesso sindacale) in ragione della violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del lavoratore.

📌 l’abuso del diritto da parte del dirigente sindacale è di gravità tale da far venir meno il vincolo fiduciario e, pertanto, costituisce ipotesi di giusta causa di licenziamento.



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