In questo post non intendiamo parlare del significato di "greenwashing", ritenendolo un fenomeno oramai conosciuto ai più. L'attenzione che i consumatori rivolgono al tema della sostenibilità ambientale e alle tematiche green e di eco-sostenibilità è proprio il motivo della diffusione delle pratiche aziendali in questione. In sintesi, il prodotto "green-friendly" ha un valore aggiunto che può, secondo numerosi sondaggi, spostare le scelte dei consumatori. Ma il prodotto "eco-friendly" ha anche un costo che molte aziende non vogliono sostenere, pur volendo beneficiare dei vantaggi di marketing che comporterebbe la eco-sostenibilità dei loro prodotti. Ecco allora la scappatoia offerta dal greenwashing (ben descritto dalla foto in apertura di post): una passata di vernice verde su prodotti e/o servizi ordinariamente grigi. Ecco alcuni numeri per testimoniare l'importanza della questione.I numeri del greenwashing
Secondo un rapporto della fondazione non-profit Changing Markets quasi il 60% delle affermazioni sulla moda sostenibile costituisce greenwashing: secondo il rapporto molti marchi di moda, come H&M, ASOS e M&S, Lulemon, Patagonia e Burberry, praticano il greenwashing. In sintesi, è stato rilevato che il 59% delle affermazioni ecologiche dei marchi di moda europei e britannici sono fuorvianti.
In questo articolo vogliamo affrontare il tema nell'ottica della concorrenza sleale tra imprese, alla luce della recente Ordinanza cautelare del Tribunale di Gorizia che alleghiamo in calce.
Nel caso di specie, un'azienda - produttrice di materiali tessili (in particolare rivestimenti sintetici per l'interno delle automobili) - aveva richiesto l'emissione di un provvedimento d'urgenza nei confronti di un'altra impresa che utilizzava green claims ritenuti ingannevoli.
L’ordinanza, dopo una ricognizione sulla normativa europea in tema di tutela dei consumatori rispetto alla pubblicità ingannevole, menziona la definizione della predetta pratica commerciale scorretta (art. 2, lett. a) del D.Lgs 145/2007) consistente in “qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi”.
In sintesi, con la predetta pratica è indirizzata ad alterare sensibilmente le decisioni commerciali dei consumatori, per il tramite dell’effetto aggancio contenuto nei messaggi promozionali ingannevoli.Il commento del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza del Giurì e le decisioni del Comitato di Controllo, ha puntualizzato che il greenwashing può declinarsi (implicitamente o esplicitamente) in comunicazioni che richiamino una relazione tra prodotto e ambiente, che promuovano uno stile di vita eco-compatibile e/o che presentino un'immagine aziendale caratterizzata dall'impegno ambientale.
In tutti questi casi le dichiarazioni "verdi" devono essere chiare, veritiere, accurate e non fuorvianti, basate su dati scientifici presentati in modo comprensibile.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Gorizia sussistevano diversi profili di illiceità del messaggio veicolato dall'azienda resistente.
Peraltro alcuni concetti riportati nel messaggio pubblicitario, secondo il Tribunale, risultavano scientificamente smentiti (il riferimento è alla considerazione del testtuto come fibra naturale, alla riciclabilità totale al 100%).
Il Tribunale di Gorizia ha ritenuto che i predetti messaggi fossero lesivi per l'azienda ricorrente che, nonostante la loro rimozione, doveva ritenersi danneggiata dagli stessi.La decisione del Tribunale
L'art. 2598 c.c., che al n. 3 qualifica come sleale la condotta di chi “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. La pubblicità ingannevole può rientrare, secondo la costante giurisprudenza, nei citati "mezzi non conformi alla correttezza professionale".
"la pubblicità ingannevole può essere suscettibile di ledere le imprese concorrenti, falsando il gioco della concorrenza sul mercato, e venendo quindi in rilievo ai fini di azioni di tipo inibitorio e risarcitorio secondo le norme del Codice civile ed in particolare quale atto di concorrenza sleale, in base alla previsione di cui al ti. 3 dell'art. 2598 c.c.., in quanto pratica contraria ai principi della correttezza professionale. L'art. 27 comma 15 del Codice del Consumo fa salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 c.c.” (così, ex multis, Trib. Milano, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 2 aprile 2013 n. 4500).
Osserva correttamente la Corte che "non sono invece sufficienti per escludere la sussistenza del periculum in mora rispetto alla concessione di un provvedimento di inibitoria cautelare le iniziative del resistente revocabili ad nutum e senza che sia per lui necessario sostenere alcun spesa o attività gravosa". La mera rimozione non può escludere un nuovo utilizzo dei claims contestati essendo possibile "...riutilizzarli semplicemente accedendo al sito ovvero riportandoli sui canali social, potendo ben determinare una nuova ripresa a cascata degli stessi...".
La pronuncia del Tribunale di Gorizia è un provvedimento importantissimo in materia in quanto è uno dei primi casi in Italia, ma anche in Europa, in cui il tema del greenwashing è stato oggetto di decisione di un Tribunale.
In precedenza, infatti, gli altri casi di greenwashing erano stati affrontati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. In quasi tutte le situazioni il problema era legato all'uso di concetti e parole come "sostenibile", "green" oppure al tentativo di avvalorare un impegno ambientale o per il bene dell'ecosistema.
Facendo alcuni esempi l'Agcm si è occupata in passato di alcune note campagne, tra le quali: Sacchetti Coop “degradabili al 100%”, provvedimento dell’11 gennaio 2006; Acqua San Benedetto “la scelta naturale”, provvedimento del 10 dicembre 2009; Ferrarelle “impatto zero” provvedimento dell’8 febbraio 2012; Acqua Sant’Anna “bio bottle” Provvedimento del 14 novembre 2012; Wellness Innovation Project- Pannolini Nauturae’ per neonati “biodegradabili compostabili”; Volkswaghen c.d. Diesel Gate, provvedimento del 4 agosto 2016.
Possiamo aiutarti?