Un’altra sentenza importante verso il pieno riconoscimento dei rider quali lavoratori subordinati. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 7283/2020 (Dott.sa Paola Marino), ha stabilito, relativamente ad un ciclo-fattorini di Foodinho (acquisita dalla Glovo), che ove la prestazione di un rider sia interamente organizzata dall’algoritmo di gestione della piattaforma, lo stesso deve essere riconosciuto quale dipendenti ed inquadrato, con mansioni di ciclofattorino, al sesto livello del Ccnl terziario, distribuzione e servizi (ovvero il Ccnl già applicato dall’azienda ai propri dipendenti). LA VICENDA GIUDIZIARIA A seguito della disconnessione forzata e non volontaria dal sistema, un rider decideva di impugnare la condotta aziendale ritenendola un illegittimo licenziamento orale e chiedeva al Tribunale di accertare la sussistenza del lavoro subordinato. La sentenza ha accolto il ricorso ritenendo che le piattaforme digitali (come quella organizzata da Glovo appunto) non si limitano a mettere in contatto l’utenza, svolgendo un’attività di mera intermediazione, ma svolgono una vera e propria attività di impresa che ha come oggetto la distribuzione di cibo e bevande a domicilio (in tal senso anche la giurisprudenza comunitaria della Corte di giustizia Ue C-434/15). Nella sentenza in commento, la Dott.sa Marino mostra di conoscere il punto di vista della giurisprudenza italiana sul tema che, fino ad oggi, ha ritenuto di escludere la natura subordinata del rapporto sulla base del fatto che il rider “possa scegliere se e quando lavorare”. La sentenza, però, ha ritenuto di potersi discostare dal predetto orientamento in quanto è erroneo valutare solo la fase iniziale del rapporto di lavoro con la piattaforma, ma occorre considerare anche la fase esecutiva della prestazione. Nel caso analizzato, infatti, è emerso che il rider aveva concretamente collaborato, in maniera continuativa, con la piattaforma e che la stessa aveva gestito e organizzato il suo lavoro. Ebbene in un contesto simile la “facoltà di scelta” appariva meramente fittizia. In particolare, secondo il giudice, il rider poteva solo scegliere di prenotarsi per i turni che il sistema metteva a sua disposizione in ragione del suo punteggio, ma per il resto rimaneva soggetto al potere organizzativo della piattaforma, essendo passibile di conseguenze disciplinari in caso di eventuali mancanze o per il calo del suo rendimento. Le modalità di assegnazione degli incarichi di consegna da parte dell’algoritmo, inoltre, costringevano il lavoratore ad essere a disposizione del datore di lavoro anche nel periodo di tempo antecedente l’assegnazione, mediante la connessione all’app con il cellulare sempre carico e la presenza fisica in luogo vicino quanto più possibile ai locali partner della piattaforma, realizzando così una condotta tipica della subordinazione. In tale contesto la disconnessione forzosa del rider dall’app (che i legali hanno ricondotto all’impegno sindacale del lavoratore) è stata considerata come “licenziamento oralmente intimato”, sanzionato con l’inefficacia. Il datore di lavoro è stato condannato, dunque, «a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro» e a «pagare la differenza retributiva per il periodo che va dal 5 ottobre 2018 al 4 marzo di quest’anno», ovvero dal momento in cui il rider ha cominciato a lavorare per la società fino al momento della disconnessione. La sentenza ha riconosciuto anche un risarcimento del danno dal giorno della disconnessione a quello della effettiva reintegra. LA GIG ECONOMY Non sappiamo se questa sentenza rimarrà isolata o se potrà costituire un precedente in grado di cambiare l’orientamento giurisprudenziale vigente. Trattasi, peraltro, di una sentenza di primo grado che ben potrebbe essere impugnata e, quindi, riformata in sede di appello. Quello che sappiamo è che il provvedimento si inserisce in un dibattito vivo, relativo ad un settore in continuo mutamento: quello della c.d. Gig Economy. Il termine gig economy sta diventando di uso comune anche in Italia e definisce alcune tipologie di lavoro non inquadrabili in quelle che sono le categorie occupazionali tradizionali. La definizione di gig economy è spesso associata al termine “lavoretti”. In Italia, nel 2019, c’erano 213.000 gig workers, lavoratori formalmente autonomi ma alle dipendenze delle nuove aziende nate grazie al mercato digitale. Un gran numero di questi lavoratori (il 42%) era senza contratto. Per un quadro più approfondito rimandiamo alla lettura del Sole 24 Ore. La gig economy può quindi essere definita come un’economia caratterizzata dalla prevalenza di lavoratori freelance o con contratti a breve termine. Il fenomeno è destinato a contribuire alla costante diminuzione del numero di occupati impiegati in maniera stabile. Non si parla, quindi, solo dei fattorini del food delivery (c.d. riders) che rappresentano solo il 10% del settore, ma tutti i lavoratori delle società che offrono servizi e prestazioni per il tramite di app online (ad esempio Airbnb e Uber). In assenza di previsioni normative certe e di una consolidata giurisprudenza, il primo problema del gig worker rimane l’inesistenza di tutele e diritti. LA LEGGE 128/2019 La legge 128/2019 (di conversione del D.L. ha 101/2019) ha affrontato per la prima volta il fenomeno, introducendo - su sollecitazione dell'Unione Europea - una disciplina specifica per l'attività lavorativa dei riders delle piattaforme digitali. In sintesi la citata legge ha attribuito una tutela differenziata ai riders, a seconda che: Le nozioni di "ciclo-fattorino" e di "piattaforma digitale" sono riferibili sia alla fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata sia di lavoro autonomo occasionale in quanto dotate di valenza generale.
Infine, è riconosciuta ai riders ( in virtù del richiamo all’art. 47-septies D.Lgs 81/15), la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La piattaforma è, dunque, tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.
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