ℹ️ L’Autorità tedesca ha stabilito, in applicazione dell’art. 16 del Regolamento n 110/2008 UE, che solo gli Scotch Whiskey possono fregiarsi della parola, di origine gaelica, Glen (nel caso oggetto di analisi era in discussione l’ammissibilità di “Glen Buchenbach”, adottato da un’azienda tedesca). ℹ️ La CGUE, interessata incidentalmente della vicenda, ha stabilito che al fine di verificare la conformità all’art. 16 del Regolamento 110/2008 occorre valutare se l'indicazione geografica contestata possa indurre il consumatore medio ad effettuare un'immediata associazione con lo “Scotch Whisky” o, comunque, possa convalidare un abbinamento in ragione di una qualsiasi vicinanza concettuale (CGUE, decisione del 7 giugno 2018, C-44/17). La sentenza dell’Autorità Giudiziaria tedesca, declinando i principi espressi nella decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha dato ragione alla Scotch Whiskey Association (WSA) che aveva sollevato il caso. In sintesi, utilizzare l’indicazione “Glen” in abbinamento ad un whiskey costituisce un’evocazione ai sensi dell'art. 16 lettera b) del Regolamento UE n. 110/2008 che cosi recita “…Qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l’indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «stile», «marca», «gusto» o altri termini simili…” A ben vedere, dunque, promuovere il proprio whiskey come “Glen Buchenbach” può condurre, secondo la Corte, il consumatore ad un’immediata associazione mentale con gli spirits prodotti in Scozia. Non è stato ritenuto sufficiente, al fine di evitare la suddetta associazione, l’aver fornito ulteriori informazioni in merito alla provenienza o alla produzione in Germania. 📌 La violazione dell’art. 16 del Regolamento si può avere, quindi, anche in situazioni in cui la denominazione controversa non presenti alcuna somiglianza, né fonetica né visiva, con l’indicazione geografica protetta, essendo sufficiente che sia idonea ad indurre i consumatori ad un collegamento improprio con l’IGP; 📌 L’art. 16 del citato Regolamento ha introdotto un divieto generalizzato di utilizzare informazioni fuorvianti ed inveritiere. 📌 L’art. 16, in ambito di produzione e vendita di superalcolici, rappresenta la declinazione di un principio più generale in ambito comunitario che ha trovato applicazione pratica anche in altri settori: - art. 13 del regolamento n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; - art. 103 del regolamento n. 1308/2013 (“organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli”); - art. 20 del regolamento n. 251/2014 “concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati”. ℹ️ 𝗣𝗲𝗿 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶: ☎️ 06.45551103 📧 amministrazione@studiosalvioni.it #indicazionigeografiche #IGP #spirits #giurisprudenza #CGUE #UE #marchio
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