Con questo articolo non abbiamo la pretesa di essere esaustivi, rimandando un approfondimento maggiore ad un post dedicato. Ci limiteremo ad elencare alcuni degli aspetti più interessanti della riforma che, a nostro parere, sono degni di nota. Il codice di crisi d’impresa dà alle aziende nuovi strumenti per una diagnosi anticipata dello stato di difficoltà, con il fine di assicurare la continuità aziendale. L' early warning (letteralmente allerta precoce) mira a consentire all'azienda di rilevare anticipatamente eventuali segni di crisi per permettere di :
(i) l’introduzione di obblighi di salvaguardia volti a rilevare le crisi aziendali e a promuovere - in una fase iniziale - l’adozione di strumenti a sostegno dei processi di ristrutturazione;
(ii) un approccio maggiormente favorevole a procedure che consentono la prosecuzione delle attività nel presupposto della continuità aziendale, rispetto a quelle che conducono alla liquidazione dell’impresa;
(iii) disposizioni specifiche in materia di insolvenza/ristrutturazione di gruppi di imprese.
Di seguito 4 punti da tenere a mente per farsi trovare pronti alle modifiche introdotte dal CCI e adeguarsi al nuovo assetto organizzativo d’impresa richiesto.
1) La nuova formulazione dell’art. 2086 c.c. in tema di adeguati assetti funzionali alla tempestiva percezione della crisi o della precrisi d’impresa:
• L'art. 375 co. 2 del DLgs. 14/2019 ha inserito il nuovo co. 2 dell'art. 2086 c.c., ai sensi del quale l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di:
a. istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;
b. attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
• L'art. 375 co. 1 del DLgs. 14/2019, inoltre, ha sostituito la rubrica dell'art. 2086 c.c., che è passata da "Direzione e gerarchia dell'impresa" a "Gestione dell'impresa".
• Viene in questo modo codificata la necessità di una struttura di contabilità, finanza e controllo.
2) La modifica dell’articolo 2475 cod. civ. in materia di governance delle S.r.l.: la gestione della S.r.l. si svolge anch’essa secondo il principio generale di cui all’art. 2086 cod. civ. e spetta esclusivamente agli amministratori.
In questo modo si potrebbe ritenere che la modifica, laddove preveda tale compito esclusivamente in capo agli amministratori, incida in maniera più ampia e non limitatamente agli aspetti attinenti alla fase di crisi.
Come noto, lo statuto di una S.r.l. (differentemente da quanto avviene per le S.p.A.) può riconoscere anche direttamente ai soci determinate competenze gestorie (art. 2479 comma 1 cod. civ.) o attribuire agli stessi “particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società” (art. 2468 comma 3 cod. civ.).
Pur prevalendo la tesi per la quale la riforma non avrebbe una portata tanto innovativa, è vero anche che in assenza di interpretazioni giurisprudenziali, in fase di prima applicazione della novella si consiglia una revisione attenta degli statuti societari che ad oggi prevedano l’attribuzione di specifici compiti gestori e organizzativi direttamente in capo ai soci, affinché siano attribuiti ai soli amministratori.
3) L’art. 379 del Codice della Crisi ha apportato importanti modifiche all’art. 2477 cod. civ. relativamente ai casi in cui una S.r.l. è obbligata a nominare un organo di controllo o un revisore. In particolare, tale nomina è obbligatoria qualora la società:
• sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
• controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
a. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
In relazione a tale ultimo requisito, l’obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti suindicati.
Queste modifiche avranno un notevole impatto sulle S.r.l. italiane, estendendo l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o di un revisore a un numero significativo di società.
La scelta legislativa è volta a rafforzare le possibilità di prevenzione della crisi, obiettivo ispiratore della riforma.
4) Modifica dell’art. 2476 cod. civ.
Il nuovo art. 2476 cod. civ., rubricato “Responsabilità degli amministratori” presenta un nuovo comma con cui viene esteso alle S.r.l. il regime di responsabilità degli amministratori previsto per le S.p.A.
In particolare, il nuovo art. 2476 cod. civ. ha espressamente sancito:
• la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori qualora gli stessi non adempiano agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale;
• il diritto dei creditori di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori qualora il patrimonio sociale sia insufficiente a soddisfare le proprie pretese creditorie;
• la possibilità per i creditori di esercitare il diritto di cui al punto (ii) indipendentemente dalla rinuncia all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte della società;
• la possibilità per i creditori di impugnare la transazione sull’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori mediante l’azione revocatoria.
Alla luce della nuova regolamentazione introdotta con il CCI appare evidente la necessità di attivarsi per recepire le superiori disposizioni e farsi trovare pronti. Per questo motivo occorre approfondire le tematiche affrontate in quest’articolo e, ove necessario, richiedere una consulenza ad hoc che tenga presente le specificità del caso concreto.
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