Vini DOCG: la Cassazione interviene sui requisiti necessari per individuare la frode in commercio in ambito vitivinicolo

ℹ️  L’art. 515 c.p. punisce con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro chi ponga in commercio “…una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita…”.

ℹ️  Nella recente sentenza della Cassazione n. 42609/2022, la Suprema Corte ha ravvisato gli estremi della frode in commercio nella condotta di un produttore di vino che aveva messo in commercio bottiglie di Barolo DOCG in quanto le operazioni di vinificazione e di invecchiamento delle uve erano state effettuate a 300 metri dall’area geografica certificata come territorio di produzione del Barolo.


I disciplinari di produzione dei vini stabiliscono le regole, i confini e i protocolli da seguire per poter utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita.

Nel caso del Barolo, l’art. 3 del DPR 1 luglio 1980 prevede che "tutte le operazioni di vinificazione ed invecchiamento debbano svolgersi interamente all’interno di un’area consentita, non essendo sufficienti che le uve provengano da vigneti siti nell’area stessa".

Applicando l’art. 515 c.p., in combinato disposto con il disciplinare di produzione,

la Suprema Corte ha ritenuto sussistere la frode in commercio sul presupposto che il processo produttivo del vino erano state anche presso uno stabilimento sito a Dogliani, comune non compreso nella zona di produzione del vino Barolo, seppur da lì distante appena 300 metri.

I punti rilevanti che si possono trarre dalla sentenza:

📌   Non è sufficiente che le uve provengano dai vigneti dell’area geografica indicata nel disciplinare;

📌   Ogni fase delle operazioni di vinificazione ed invecchiamento deve avvenire in territorio compreso nei confini previsti dal disciplinare;

📌   Sotto il profilo probatorio, è possibile dimostrare in giudizio l’effettivo luogo di produzione del vino attraverso documenti e testimonianze dando valore a:

  •   consumi idrici non sufficienti per giustificare il ciclo produttivo rispetto al vino prodotto;
  •   i dati relativi allo smaltimento delle acque reflue dei siti produttivi;
  •   la quantità di vinacce smaltite;
  •   le dimensioni delle cantine in rapporto alla produzione;
  •   i documenti fiscali quali fatture per l’acquisto delle uve;
  •   i documenti di trasporto per il ritiro delle vinacce;
  •   i verbali dei controlli degli organismi di controllo (nel caso di specie Valoritalia)

In sintesi, quanto dichiarato sull’etichetta del prodotto costituisce la carta d’identità del prodotto stesso e l’eventuale difformità intenzionale dell’informazione fornita rispetto a caratteristiche rilevanti del prodotto può comportare conseguenze gravi.

E’ fondamentale, quindi, uno studio approfondito delle prescrizioni dei disciplinari di produzione per evitare di incorrere in violazioni delle norme penali.


ℹ️  𝗣𝗲𝗿 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶:

☎️ 06.45551103

📧  amministrazione@studiosalvioni.it

🌐  www.studiosalvioni.it


#Docg #Vino #Barolo #giurisprudenza #Cassazione #disciplinare #produttori #frode #commercio #penale